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Categoria: Ambiente

Ambiente: Servizio di consulenza ambientale e di sostenibilità

  • Piano Nazionale RADON: Elenchi dei Comuni ad alta priorità e disposizioni normative per i luoghi di lavoro

    Piano Nazionale RADON: Elenchi dei Comuni ad alta priorità e disposizioni normative per i luoghi di lavoro

    Il radon è un gas radioattivo naturale presente nel suolo in concentrazioni molto variabili da zona a zona. E’ classificato dall’OMS nel Gruppo 1 delle sostanze cancerogene, quelle a massima evidenza di cancerogenicità, per cui lavorare o vivere in un edificio con alta presenza di radon comporta un maggior rischio di sviluppare un tumore ai polmoni (è la seconda causa, dopo il fumo, per questa tipologia di tumore).

    Nel 2020 è stato emanato il D.Lgs. 101/20 che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro le radiazioni ionizzanti, tra cui appunto il radon.

    Per prima cosa il decreto ha imposto la stesura del Piano Nazionale Radon, emanato nel 2023, che ha imposto alle Regioni di mappare la radioattività naturale dell’intero territorio italiano. Attualmente il lavoro delle Regioni è terminato e sono stati resi pubblici gli elenchi dei Comuni “ad alta priorità”, ovvero quelli in cui la concentrazione di radon supera i 300 Bq/m3 (Becquerel per metro cubo) in almeno il 15% degli edifici campionati:

    Il D.Lgs. 101 agli articoli 16-18 va a definire le disposizioni per i luoghi di lavoro, in particolare quelli sotterranei, semisotterranei e situati al piano terra, e stabilisce che le aziende aventi sede nei Comuni ad alta priorità debbano effettuare una misurazione del radon entro 24 mesi dalla mappatura effettuata dalla Regione di appartenenza (20 maggio 2027 per Veneto e 21/12/2026 per Friuli Venezia Giulia).

    La mappatura regionale ha definito anche aree di attenzione al rischio radon: vista la distribuzione a macchia di leopardo delle concentrazioni di radon, per escludere problemi legati al radon in azienda è anche possibile considerare di effettuare quantomeno una valutazione semplificata.

    Contatta il tuo referente commerciale per avere maggiori chiarimenti riguardo alla mappatura e valutazione del rischio radon nella tua azienda.

  • RENTRI: Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti

    RENTRI: Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti

    Riguardo alla gestione dei rifiuti, ricordiamo che dal 13 febbraio 2026 si allarga la platea di soggetti obbligati all’iscrizione al portale RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), che ai sensi del D.M. 59/2023 saranno:

    • le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
    • le imprese che eseguono il trasporto di rifiuti a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti o intermediari di rifiuti;
    • i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
    • i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 11;
    • i produttori iniziali di rifiuti pericolosi a prescindere dal numero dei dipendenti.

    Dal 13 febbraio 2026 inoltre tutti i soggetti obbligati al RENTRI dovranno compilare e gestire anche il formulario di trasporto in modalità esclusivamente digitale. Nel caso abbiate bisogno di supporto i nostri tecnici sono a vostra a disposizione.

  • Il R.E.N.T.RI entra in vigore: scopri cos’è e quali servizi offriamo

    Il R.E.N.T.RI entra in vigore: scopri cos’è e quali servizi offriamo

    Che cos’è il RENTRI e perché è importante?

    Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è un nuovo strumento digitale introdotto dall’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006 e regolamentato dal DM n.59 del 4.4.2023.

    Il RENTRI permetterà una gestione integrata del sistema di tracciabilità dei rifiuti tramite due strumenti:

    1. l’istituzione di un Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità, al quale gli operatori coinvolti nella gestione del ciclo dei rifiuti avranno l’obbligo di iscrizione;

    2. la digitalizzazione dei formulari di identificazione del rifiuto e dei registri cronologici di carico e scarico.

    ll RENTRI ha quindi l’obiettivo raccogliere e monitorare i dati ambientali, semplificandone il processo ed offrendo maggiore trasparenza e controllo continuo.

    Forniamo di seguito un breve elenco di soggetti tenuti alla registrazione e le principali scadenze, per un elenco completo e dettagliato rinviamo alla normativa citata in precedenza.

    Chi deve iscriversi al RENTRI?

    I soggetti obbligati ad iscriversi al RENTRI sono i soggetti di cui all’art. 188-bis del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 così come modificato, da ultimo, dal D.lgs. 213 del 2022.

    Possiamo riassumerli in tre gruppi principali:

    1. Operatori professionali sono:

    • enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti,

    • enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale,

    • enti e imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione,

    • consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.

    2. Produttori di rifiuti sono:

    • imprese, enti ed altri soggetti non rientranti in organizzazione di enti o imprese che producono rifiuti pericolosi,

    • imprese ed enti produttori iniziali con più di 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

    3. Delegati sono:

    • associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse,

    • gestore del servizio di raccolta,

    • gestore del circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183, c. 1, lettera pp) del d.lgs. 152/2006.

    Unicamente i produttori iniziali di rifiuti hanno la possibilità di incaricare soggetti delegati che adempiono per loro conto agli obblighi di cui al titolo III del D.M. 59/2023 ovvero all’iscrizione e la trasmissione dei dati al RENTRI.

    Quando parte l’obbligo di iscrizione?

    L’iscrizione al RENTRI sarà introdotta gradualmente in tre fasi:

    Dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025:

    • Impianti di trattamento rifiuti

    • Trasportatori di rifiuti

    • Commercianti/intermediari di rifiuti

    • Consorzi per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti

    • Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (più di 50 dipendenti)

    • Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali ed artigianali (più di 50 dipendenti)

    • Delegati

    Dal 15 giugno 2025 al 14 agosto 2025:

    • Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (tra 11 e 50 dipendenti)

    • Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali ed artigianali (tra 11 e 50 dipendenti)

    Dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026:

    • Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (fino a 10 dipendenti)

    • Produttori di rifiuti pericolosi diversi da imprese o enti

    Il nostro servizio RENTRI

    Durante la fase di transizione e dopo l’entrata in vigore del nuovo sistema RENTRI, noi di Ancora vi offriamo un servizio RENTRI articolato come segue:

    1. Audit sulla gestione dei rifiuti in azienda ed inquadramento normativo rispetto agli adempimenti legati al RENTRI:

    • inquadramento della gestione dei rifiuti in azienda (obblighi del produttore dei rifiuti);

    • verifica delle competenze interne e chiarezza dei compiti assegnati;

    • congruenza dei codici CER assegnati;

    • controllo dei registri di carico e scarico con riferimento alle tempistiche di compilazione;

    • verifica dei criteri di gestione del deposito temporaneo rifiuti;

    • gestione operativa dei rifiuti (identificazione deposito, etichettatura dei rifiuti, modalità di stoccaggio, personale addetto alla movimentazione);

    • adempimenti rispetto al RENTRI.

    2. Supporto pratico per tutte le attività operative legate al RENTRI (iscrizione, utilizzo del portale governativo, gestione formulari di identificazione dei rifiuti, registri di carico e scarico)

    Contattaci per ricevere un preventivo personalizzato e la nostra migliore offerta per la tua azienda.

  • Semplificazione nella gestione dei gas fluorurati da parte delle aziende utilizzatrici

    Semplificazione nella gestione dei gas fluorurati da parte delle aziende utilizzatrici

    È stato pubblicato in gazzetta ufficiale il D.P.R. 146/2018 (il nuovo decreto F-gas) che recepisce il regolamento (UE) n. 517/2014, modificando la normativa riguardante la gestione e manutenzione degli impianti contenenti gas fluorurati a effetto serra.

    Il decreto, entrato in vigore il 24 gennaio, disciplina in particolare il sistema di certificazione delle imprese e persone fisiche che intendono svolgere determinate attività F-gas, e crea una banca dati, gestita dalle Camere di Commercio, che dovrà raccogliere le informazioni riguardanti le quantità di F-gas vendute e utilizzate dagli operatori al fine di garantirne una maggiore tracciabilità.

    Per le aziende utilizzatrici di F-gas, principalmente in apparecchiature e impianti di climatizzazione e refrigerazione, le novità sono sostanzialmente le seguenti:

    • viene meno l’obbligo della comunicazione annuale all’ISPRA: l’azienda dovrà però assicurarsi di incaricare, per la manutenzione degli impianti contenenti F-gas, solo imprese debitamente certificate (l’onere della registrazione dei dati nella Banca dati è stato infatti attribuito all’impresa che effettua la manutenzione);
    • la Dichiarazione F-gas relativa alle informazioni del 2018 (termine di comunicazione 31 maggio 2019) non dovrà essere trasmessa;
    • a partire dal 25 luglio 2019 l’obbligo di tenuta dei registri sarà rispettato mediante la comunicazione alla Banca dati, da parte della impresa incaricata, delle informazioni riguardanti gli F-gas: il registro di apparecchiatura è reso quindi digitale, gestito dall’impresa che esegue la manutenzione. E’ consigliabile farsi rilasciare dall’impresa incaricata l’attestato emesso dalla Banca dati a seguito del caricamento delle informazioni relative alla manutenzione, ed archiviarlo in sostituzione o aggiunta al registro cartaceo tenuto finora.

    Per qualsiasi chiarimento potete contattarci.

  • Nuova Direttiva RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

    Nuova Direttiva RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

    L’entrata in vigore del D.Lgs. 49/2014 ha esteso l’ambito di applicazione delle norme che impongono ai produttori, agli importatori e a coloro che vendono con il proprio marchio apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) di organizzare e finanziare il sistema di raccolta e recupero dei rifiuti (RAEE) che derivano dai prodotti immessi sul mercato.

    A partire dal 15 agosto 2018 l’ambito di applicazione include tutte le apparecchiature per le quali non sia prevista una specifica esclusione (“open scope”).

    Entro tale termine i Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche dovranno:

    • Aderire ad un Consorzio RAEE secondo quanto previsto dal D.Lgs. 49/2014.
    • Iscriversi al registro dei Produttori AEE del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
    • Provvedere a tutti gli altri obblighi prescritti dalla normativa (marcatura, finanziamento, dichiarazioni annuali dell’immesso sul mercato, ecc.)

    Ancora Srl, offre un servizio di screening/audit per individuare l’applicabilità di tale normativa o l’esclusione alle apparecchiature da voi immesse sul mercato e, se necessario, l’individuazione del consorzio RAEE più idoneo al vostro tipo di apparecchiatura.