Vai al contenuto principale

Categoria: Formazione

Formazione in materia di sicurezza sul lavoro

  • Normativa CEI 11-27 sesta edizione

    Normativa CEI 11-27 sesta edizione

    Organizzazione dei lavori elettrici, formazione e nomine degli addetti.

    Vi informiamo che ad ottobre 2025 è stata pubblicata la sesta edizione della normativa CEI 11-27, che regolamenta l’organizzazione dei lavori elettrici, la formazione e le nomine degli addetti che operano su impianti o apparecchiature elettriche.

    La versione precedente della normativa (CEI 11-27:2021) rimarrà valida in parallelo fino a maggio 2026.

    Cogliamo l’occasione quindi per promuovere, anche attraverso il supporto del team di Ancora Srl, una attenta valutazione degli eventuali lavori elettrici e dei conseguenti due punti:

    • formazione specifica necessaria;
    • nomine ai sensi della CEI11-27 in carico al datore di lavoro (PES, PAV, PEI, RI).

    Aldilà dell’applicazione puntuale e formale della CEI 11-27, vi invitiamo a ragionare su eventuali figure presenti in azienda potenzialmente esposte ad un rischio di natura elettrica. In tali casi si richiederebbe l’applicazione della CEI 11-27 e quindi si dovrebbe procedere alla specifica formazione del personale ed alle conseguenti nomine da parte del datore di lavoro.

    Valutate ad esempio se in azienda è presente:

    • la figura del manutentore: se esegue lavori anche in tensione (ricerca guasti) dovrà essere Persona Esperta (PES) con nomina a Persona Idonea (PEI);
    • la figura dell’aiutante manutentore: dovrà minimo essere una Persona Avvertita (PAV);
    • le figure di addetti di produzione che eseguono test utilizzando macchine per test elettrici (di funzionamento, corto, isolamento etc): per questi lavoratori il focus principale sarà la CE delle macchine. Se sono CE, le parti in tensione non devono essere raggiungibili (in caso contrario tutti gli operatori dovranno essere PES/PEI). Questa valutazione verrà fatta da un nostro tecnico macchine;
    • la figura di responsabile o addetto alla ricerca e sviluppo / qualità: spesso sono persone molto competenti, che lavorano in modo disinvolto con attrezzature elettriche e di test. Per questi lavoratori è bene prevedere formazione e nomine (minimo PES o PEI).

    Se inoltre siete un’azienda che realizza impianti elettrici o attrezzature di lavoro che richiedono di operare in condizioni di rischio elettrico medio-alto, bisognerà procedere dopo attenta analisi dei singoli operatori alle nomine PES, PAV, PEI.

    Valutate, con il supporto del vostro RSPP, la presenza o meno delle figure sopra elencate e provvedete ad eseguire la formazione secondo la CEI 11-27 e le conseguenti nomine PAV/PES/PEI.

    Contattateci per ricevere maggiori informazioni riguardo la normativa CEI 11-27 sesta edizione. I nostri consulenti sono a tua disposizione per fornirti tutti i dettagli ed aiutarti nell’adempimento delle disposizioni previste.

  • Ancora diventa CFA – Centro di Formazione Aifos

    Ancora diventa CFA – Centro di Formazione Aifos

    Con piacere vi informiamo che da gennaio 2026 siamo diventati CFA – Centro di formazione Aifos, l’Associazione Italiana Formatori e Operatori della Sicurezza del Lavoro.

    Grazie a questa convenzione potremo continuare ad erogare corsi di formazione in tutte le regioni d’Italia rispettando il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025, che rende obbligatorio essere soggetti formatori accreditati.

    Come Centro di formazione Aifos potremo fornire anche corsi di formazione in modalità e-learning, secondo le indicazioni previste dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025.

  • Formazione interaziendale

    Formazione interaziendale

    Per quanto riguarda la formazione interaziendale, vi informiamo che continua la nostra collaborazione con ONPPI Srl.

    Da gennaio 2026 cambia però la modalità di richiesta di iscrizione ai loro corsi.

    Nel caso abbiate pochi lavoratori da formare, la richiesta di preventivo andrà fatta direttamente ad Ancora Srl, scrivendo all’indirizzo formazione@ancorasrl.com.

    Successivamente il modulo di iscrizione, che potrete trovare e scaricare dal nostro sito alla sezione Formazione, dovrà essere compilato ed inviato alla mail sopra.

    Provvederemo poi noi ad interfacciarci con ONNPI Srl per gestire la vostra formazione.

  • Nuovo Accordo Stato Regioni: principali scadenze per la formazione

    Nuovo Accordo Stato Regioni: principali scadenze per la formazione

    Il 24 maggio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Accordo Stato-Regioni per la formazione in materia di sicurezza sul lavoro ed è entrato subito in vigore.

    Nella precedente mail ti avevamo indicato le novità più salienti introdotte dall’Accordo. Con l’entrata in vigore dell’Accordo ti segnaliamo le principali scadenze:

    • l’Accordo è valido da subito, ma per un anno ancora (fino al 23/05/2026) restano validi gli accordi previgenti;
    • la nuova formazione per carroponti e gru a bandiera andrà fatta da subito seguendo le indicazioni del nuovo Accordo, che prevede 4 ore di teoria più 6 di pratica con massimo 6 partecipanti. Sono comunque riconosciuti i corsi già erogati prima del 24/05/2025 purché i contenuti siano conformi al nuovo Accordo;
    • l’obbligo di aggiornamento biennale per i preposti, che abbiano svolto l’ultima formazione prima del 24/05/2023, dovrà essere ottemperato entro il 23/05/2026;
    • la formazione obbligatoria di 16 ore dei datori di lavoro andrà svolta entro il 23/05/2027.

    Provvederemo in ogni caso ad avvisarti per tempo delle scadenze sopra indicate, aiutandoti nell’espletamento di questi obblighi.

    Contattaci per ricevere maggiori informazioni riguardo il nuovo Accordo Stato-Regioni, i nostri consulenti sono a tua disposizione per fornirti tutti i dettagli.

  • La formazione del preposto: aggiornamento periodico

    La formazione del preposto: aggiornamento periodico

    La Legge 215/2021 tra le altre novità ha introdotto un nuovo comma dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico), che descrive gli obblighi formativi in capo ad un’azienda:

     «7-ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.»

    Questo obbligo, già in vigore quindi da fine 2021, si aggiunge a quello previsto nel vecchio Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, che al punto 9 recita:

    «Con riferimento ai preposti […] si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.»

    La domanda se occorra fare 6 ore ogni 2 anni oppure alcune ore ogni 2 anni per un totale di 6 in 5 anni non è stata chiarita dalla Circolare 1 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che rimandava il chiarimento del problema all’imminente (al tempo) nuovo Accordo Stato Regioni. Purtroppo il nuovo Accordo, che doveva uscire per legge entro il 30 giugno 2022, non è più stato emanato e intanto sono passati più di 2 anni.

    Come Ancora Srl quello che raccomandiamo, visto anche quanto le nuove modifiche legislative puntino sulla figura dei preposti come persone fondamentali per la vigilanza e l’addestramento dei lavoratori, è quello di programmare aggiornamenti biennali di 3-4 ore, in modo da soddisfare entrambe le indicazioni legislative nel modo più leggero e funzionale possibile.

    Per chiarimenti contattate pure formazione@ancorasrl.com.

  • Vengono mai eseguite operazioni su parti elettriche (anche molto brevi) dal vostro personale interno?

    Vengono mai eseguite operazioni su parti elettriche (anche molto brevi) dal vostro personale interno?

    Gli art. 83 e 84 del D.Lgs. 81/08 definiscono gli obblighi del datore di lavoro e le misure di prevenzione e protezione che questi deve adottare in caso di lavori in prossimità di parti attive, o in generale quando è presente un rischio elettrico residuo.

    Il decreto rimanda direttamente alla normativa tecnica pertinente e quindi in particolare alla norma CEI 11-27, che definisce con precisione le misure di prevenzione e protezione da adottare e soprattutto capacità e formazione minima che i lavoratori interessati devono avere.

    Il tema del rischio elettrico è molto delicato: molto spesso il datore di lavoro affida a ditte esterne specializzate tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria pensando che il problema sia così risolto. In realtà vengono comunque eseguite dal personale interno moltissime variegate piccole attività per garantire la normale produzione, soprattutto in occasione di piccoli fermi macchina. Queste piccole attività comportano sempre un’esposizione del personale al rischio elettrico, che per sua natura è grave.

    Il fatto di non prevedere adeguate procedure di lavoro e soprattutto di non assicurare un’adeguata formazione del personale preposto ai lavori mette il datore di lavoro, in caso di infortunio, in una posizione difficilmente difendibile.

    Alla luce di ciò consigliamo quantomeno di eseguire, sul ristretto gruppo di persone che eseguono attività su parti elettriche, il corso previsto dalla CEI 11-27 (cosiddetto corso “PES/PAV”, di 16 ore) e di procedere poi all’identificazione dei ruoli e alla formalizzazione delle procedure di lavoro.

    Potete segnalarci eventuali vostre necessità o chiederci chiarimenti in proposito contattando il vostro referente di Ancora Srl o scrivendoci alla mail: info@ancorasrl.com.

  • Contratto Collettivo Nazionale Metalmeccanici e obbligo formazione continua

    Contratto Collettivo Nazionale Metalmeccanici e obbligo formazione continua

    Nell’ultimo contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori addetti all’industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti, approvato il 26 novembre 2016, è stato previsto un coinvolgimento dei lavoratori, nel triennio 2017 – 2019, in percorsi di formazione continua della durata di 24 ore pro-capite.

    Entro la fine del 2018 è importante che ogni azienda pianifichi la formazione e ne informi i lavoratori, altrimenti ogni lavoratore potrà agire in autonomia (diritto soggettivo) per completare la sua formazione, e l’azienda dovrà riconoscergli fino a 16 ore e fino a 300 euro per partecipare ad iniziative formative finalizzate all’acquisizione di competenze trasversali, linguistiche, digitali, tecniche o gestionali, impiegabili nel contesto lavorativo dell’azienda.

    Tale obbligo è contenuto nell’art. 7 della Sezione Quarta – Titolo VI del citato CCNL, ed è inoltre specificato che la formazione in materia di sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 non è computabile nella formazione continua dei lavoratori.

    Per venire incontro alle problematiche delle aziende metalmeccaniche legate alla organizzazione della formazione sopra indicata, ANCORA S.R.L. ha elaborato una proposta che venga incontro ai principi del CCNL ma anche alle esigenze dell’azienda, con una diversificata proposta di corsi grazie ai quali la la formazione del lavoratore possa avere anche una ricaduta positiva all’interno dell’azienda stessa.

    Siamo a disposizione per un incontro nel quale illustrarvi le varie possibilità per ottemperare a quanto previsto dal vostro CCNL.

    P.S.: analogo obbligo è contenuto nel CCNL della Metalmeccanica P.I. – CONFAPI del 3 luglio 2017, per i dipendenti della piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed alla installazione di impianti.