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Categoria: Valutazione dei rischi

Valutazione dei rischi e DVR

  • DGR 376/2026 Veneto Il protocollo d’intesa per il rischio da calore negli ambienti di lavoro

    DGR 376/2026 Veneto Il protocollo d’intesa per il rischio da calore negli ambienti di lavoro

    Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 376 del 19 maggio 2026 è stato approvato il “Protocollo d’Intesa per la gestione del rischio da calore negli ambienti di lavoro finalizzato alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”.

    Il Protocollo si applica a tutti i settori produttivi di ogni azienda veneta, in particolare alle attività lavorative che comportano esposizione a temperature elevate e/o a radiazione solare, sia in ambienti outdoor (rischio calore e radiazione solare) sia in ambienti indoor (rischio calore).

    La Deliberazione richiama la necessità di provvedere a:

    la valutazione del rischio microclimatico e da esposizione alla radiazione solare, compresa quella dello stress lavoro-correlato relativa ai fattori ambientali, nell’ambito del Documento di Valutazione dei Rischi;

    l’informazione e la formazione dei lavoratori sugli effetti del caldo e sulle misure di prevenzione, nonché sulle manovre di emergenza e primo soccorso;

    l’adozione di misure di prevenzione e protezione per ridurre al minimo il rischio da calore, sulla base della valutazione del rischio di cui sopra, quali:

    • la previsione di pause di recupero fisiologico in ambienti ombreggiati o termicamente adeguati;
    • la disponibilità di acqua potabile e la promozione di una corretta idratazione;
    • la dotazione di abbigliamento e D.P.I. idonei al rischio specifico;
    • la tutela dei lavoratori particolarmente sensibili e l’attivazione della sorveglianza sanitaria, ove necessaria;
    • la predisposizione di procedure di emergenza e di primo soccorso per le patologie da calore;
    • la gestione degli orari e l’organizzazione del lavoro in funzione delle condizioni climatiche e delle previsioni di allerta caldo.

    Potete trovare il testo integrale della Deliberazione della Giunta Regionale n. 376 del 19 maggio 2026 cliccando su questo link.

    Contattaci per ricevere maggiori informazioni riguardo il protocollo d’intesa per il rischio da calore negli ambienti di lavoro, i nostri consulenti sono a tua disposizione per fornirti tutti i dettagli.

  • Legge 198/2025: Indicazioni per le convenzioni alternanza scuola-lavoro

    Legge 198/2025: Indicazioni per le convenzioni alternanza scuola-lavoro

    La legge 198/2025 (conversione del DL 159/2025) ha confermato che nella gestione dei percorsi di alternanza scuola lavoro (PCTO), che portano in azienda studenti a volte anche minorenni, è obbligatorio che la convenzione stipulata tra istituzione scolastica e azienda ospitante preveda che gli studenti non siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio.

    Per l’individuazione del rischio “elevato” la legge rimanda al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), che quindi deve ricomprendere l’indicazione, mansione per mansione, delle attività a rischio elevato non compatibili con l’alternanza scuola lavoro.

    Restiamo a disposizione, nel caso vi avvaliate di tali convenzioni, per una verifica e aggiornamento del vostro DVR.

    Contattaci per ricevere maggiori informazioni, i nostri consulenti sono a tua disposizione per fornirti tutti i dettagli.

  • Piano Nazionale RADON: Elenchi dei Comuni ad alta priorità e disposizioni normative per i luoghi di lavoro

    Piano Nazionale RADON: Elenchi dei Comuni ad alta priorità e disposizioni normative per i luoghi di lavoro

    Il radon è un gas radioattivo naturale presente nel suolo in concentrazioni molto variabili da zona a zona. E’ classificato dall’OMS nel Gruppo 1 delle sostanze cancerogene, quelle a massima evidenza di cancerogenicità, per cui lavorare o vivere in un edificio con alta presenza di radon comporta un maggior rischio di sviluppare un tumore ai polmoni (è la seconda causa, dopo il fumo, per questa tipologia di tumore).

    Nel 2020 è stato emanato il D.Lgs. 101/20 che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro le radiazioni ionizzanti, tra cui appunto il radon.

    Per prima cosa il decreto ha imposto la stesura del Piano Nazionale Radon, emanato nel 2023, che ha imposto alle Regioni di mappare la radioattività naturale dell’intero territorio italiano. Attualmente il lavoro delle Regioni è terminato e sono stati resi pubblici gli elenchi dei Comuni “ad alta priorità”, ovvero quelli in cui la concentrazione di radon supera i 300 Bq/m3 (Becquerel per metro cubo) in almeno il 15% degli edifici campionati:

    Il D.Lgs. 101 agli articoli 16-18 va a definire le disposizioni per i luoghi di lavoro, in particolare quelli sotterranei, semisotterranei e situati al piano terra, e stabilisce che le aziende aventi sede nei Comuni ad alta priorità debbano effettuare una misurazione del radon entro 24 mesi dalla mappatura effettuata dalla Regione di appartenenza (20 maggio 2027 per Veneto e 21/12/2026 per Friuli Venezia Giulia).

    La mappatura regionale ha definito anche aree di attenzione al rischio radon: vista la distribuzione a macchia di leopardo delle concentrazioni di radon, per escludere problemi legati al radon in azienda è anche possibile considerare di effettuare quantomeno una valutazione semplificata.

    Contatta il tuo referente commerciale per avere maggiori chiarimenti riguardo alla mappatura e valutazione del rischio radon nella tua azienda.

  • Gas refrigeranti infiammabili: aree a rischio esplosione

    Gas refrigeranti infiammabili: aree a rischio esplosione

    Negli ultimi anni l’industria della refrigerazione, per adeguarsi ai nuovi regolamenti europei, ha introdotto gas refrigeranti più sostenibili, ma maggiormente infiammabili. L’utilizzo di gas leggermente infiammabili (A2L) o altamente infiammabili (A3) può implicare un aumento di rischio di atmosfere esplosive e richiedere quindi un aggiornamento della classificazione delle aree e della valutazione del rischio Atex.

    Si ricorda infatti che ai sensi del D.lgs. 81/08 il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare la classificazione delle zone ATEX generate da tali gas infiammabili e di elaborare un “documento sulla protezione contro il rischio esplosioni”, cioè valutare i rischi associati alle zone classificate.

    L’installatore, da parte sua, è tenuto a rispettare, la norma EN 378-3 “Sistemi di refrigerazione e pompe di calore – Requisiti di sicurezza e ambientali – Parte 3: Sito di installazione e protezione delle persone”

    Infine è fondamentale programmare un’adeguata manutenzione degli impianti, rispettando le indicazioni ed i tempi previsti dal produttore.

    Alla luce di quanto sopra, siamo a consigliarti di verificare con il vostro installatore la presenza di fluidi infiammabili in impianti di climatizzazione recentemente installati e, nel caso, aggiornare la valutazione del rischio Atex.

    Per il futuro, considera sempre che i fluidi infiammabili che passano entro locali di lavoro sono pericolosi e vanno a modificare la valutazione del rischio ed eventuali obblighi nei confronti dei Vigili del Fuoco.

    Contattaci per ricevere maggiori informazioni riguardo i gas refrigeranti infiammabili, i nostri consulenti sono a tua disposizione per fornirti tutti i dettagli.

  • Uso di scale portatili in azienda

    Uso di scale portatili in azienda

    Nella maggior parte delle aziende il rischio di caduta da scale portatili è trascurato, quasi sempre perché l’uso è spesso sporadico e legato ad attività di saltuaria manutenzione.
    Spesso in fase di redazione del D.V.R. l’uso di scale è escluso o non se ne fa menzione, nonostante esse siano presenti in azienda.

    Proprio per questo vogliamo evidenziare alcune indicazioni di massima sull’uso delle scale:

    • Il rischio di caduta del lavoratore da una quota posta ad altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile rientra nel rischio di caduta dall’alto, per cui bisogna attivarsi con il rispetto degli art. 111 e seguenti del D.Lgs. 81/08;
    • Il datore di lavoro deve assicurarsi che le scale a pioli siano utilizzate, quale posto di lavoro in quota, solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro più sicure non sia giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego;
    • Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o con inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno;
    • E’ opportuno che le scale siano corredate di dichiarazione del costruttore di conformità alla norma UNI EN 131-2, recentemente aggiornata con la nuova versione del 2017, che specifica le caratteristiche generali di progettazione, i requisiti e i metodi di prova per le scale portatili. Diversamente è onere del datore di lavoro verificare che le scale in uso abbiano tutti i requisiti costruttivi previsti dalla legge;
    • E’ importante che il lavoratore riceva formazione sull’uso delle scale, preferibilmente anche mediante la consegna di un’istruzione operativa.

    Per approfondimenti si veda anche la documentazione dell’INAIL sulle scale portatili.

  • Regolamento CLP e Valutazione rischio chimico

    Regolamento CLP e Valutazione rischio chimico

    Il regolamento europeo n° 1272/2008 “CLP” (Classification, Labelling and Packaging) è entrato un vigore il 20 gennaio 2009 e prevede l’armonizzazione al sistema mondiale dei criteri di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze chimiche e delle loro miscele.

    E’ un regolamento molto importante per tutte le aziende che impiegano o producono sostanze chimiche e il periodo di transizione per la sua entrata in vigore dura da più di 8 anni.

    Il 1° giugno 2017 scade l’ultima data prevista da questa transizione: dopodiché anche le miscele già classificate, etichettate, imballate e immesse sul mercato in base al precedente regolamento (DPP, in vigore fino al 1° giugno 2015) dovranno essere rietichettate e reimballate. Non sarà pertanto ammessa la presenza di pittogrammi o frasi di rischio relativi al precedente regolamento, quali, ad esempio, quelli qui di seguito esemplificati:

    R 10: Infiammabile

    R 11: Facilmente infiammabile

    R 12: Estremamente infiammabile

    Evidenziamo come il CLP, unito all’altro regolamento complementare n° 1907/2006 “REACH”, abbiano di fatto comportato una vera e propria rivoluzione nella classificazione delle sostanze e delle miscele chimiche, e soprattutto dei criteri di valutazione della loro pericolosità, con la definizione delle “indicazioni di pericolo – H” che hanno sostituito le precedenti “frasi di rischio – R”.

    È pertanto essenziale che ogni azienda verifichi di avere tutte le schede di sicurezza aggiornate, redatte in italiano secondo i criteri dei nuovi Regolamenti citati. Tutte le informazioni ivi contenute devono essere messe a disposizione dei lavoratori che utilizzano o vengono in contatto con esse. Inoltre si rende necessaria una revisione della valutazione del rischio chimico quantomeno alla luce delle nuove informazioni contenute nelle schede di sicurezza aggiornate.

    Per approfondimenti:

    Guida dell’ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche)

    Sito dell’EU-OSHA (Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro)