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Categoria: Sicurezza sul lavoro

Sicurezza sul lavoro

  • DGR 376/2026 Veneto Il protocollo d’intesa per il rischio da calore negli ambienti di lavoro

    DGR 376/2026 Veneto Il protocollo d’intesa per il rischio da calore negli ambienti di lavoro

    Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 376 del 19 maggio 2026 è stato approvato il “Protocollo d’Intesa per la gestione del rischio da calore negli ambienti di lavoro finalizzato alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”.

    Il Protocollo si applica a tutti i settori produttivi di ogni azienda veneta, in particolare alle attività lavorative che comportano esposizione a temperature elevate e/o a radiazione solare, sia in ambienti outdoor (rischio calore e radiazione solare) sia in ambienti indoor (rischio calore).

    La Deliberazione richiama la necessità di provvedere a:

    la valutazione del rischio microclimatico e da esposizione alla radiazione solare, compresa quella dello stress lavoro-correlato relativa ai fattori ambientali, nell’ambito del Documento di Valutazione dei Rischi;

    l’informazione e la formazione dei lavoratori sugli effetti del caldo e sulle misure di prevenzione, nonché sulle manovre di emergenza e primo soccorso;

    l’adozione di misure di prevenzione e protezione per ridurre al minimo il rischio da calore, sulla base della valutazione del rischio di cui sopra, quali:

    • la previsione di pause di recupero fisiologico in ambienti ombreggiati o termicamente adeguati;
    • la disponibilità di acqua potabile e la promozione di una corretta idratazione;
    • la dotazione di abbigliamento e D.P.I. idonei al rischio specifico;
    • la tutela dei lavoratori particolarmente sensibili e l’attivazione della sorveglianza sanitaria, ove necessaria;
    • la predisposizione di procedure di emergenza e di primo soccorso per le patologie da calore;
    • la gestione degli orari e l’organizzazione del lavoro in funzione delle condizioni climatiche e delle previsioni di allerta caldo.

    Potete trovare il testo integrale della Deliberazione della Giunta Regionale n. 376 del 19 maggio 2026 cliccando su questo link.

    Contattaci per ricevere maggiori informazioni riguardo il protocollo d’intesa per il rischio da calore negli ambienti di lavoro, i nostri consulenti sono a tua disposizione per fornirti tutti i dettagli.

  • Normativa CEI 11-27 sesta edizione

    Normativa CEI 11-27 sesta edizione

    Organizzazione dei lavori elettrici, formazione e nomine degli addetti.

    Vi informiamo che ad ottobre 2025 è stata pubblicata la sesta edizione della normativa CEI 11-27, che regolamenta l’organizzazione dei lavori elettrici, la formazione e le nomine degli addetti che operano su impianti o apparecchiature elettriche.

    La versione precedente della normativa (CEI 11-27:2021) rimarrà valida in parallelo fino a maggio 2026.

    Cogliamo l’occasione quindi per promuovere, anche attraverso il supporto del team di Ancora Srl, una attenta valutazione degli eventuali lavori elettrici e dei conseguenti due punti:

    • formazione specifica necessaria;
    • nomine ai sensi della CEI11-27 in carico al datore di lavoro (PES, PAV, PEI, RI).

    Aldilà dell’applicazione puntuale e formale della CEI 11-27, vi invitiamo a ragionare su eventuali figure presenti in azienda potenzialmente esposte ad un rischio di natura elettrica. In tali casi si richiederebbe l’applicazione della CEI 11-27 e quindi si dovrebbe procedere alla specifica formazione del personale ed alle conseguenti nomine da parte del datore di lavoro.

    Valutate ad esempio se in azienda è presente:

    • la figura del manutentore: se esegue lavori anche in tensione (ricerca guasti) dovrà essere Persona Esperta (PES) con nomina a Persona Idonea (PEI);
    • la figura dell’aiutante manutentore: dovrà minimo essere una Persona Avvertita (PAV);
    • le figure di addetti di produzione che eseguono test utilizzando macchine per test elettrici (di funzionamento, corto, isolamento etc): per questi lavoratori il focus principale sarà la CE delle macchine. Se sono CE, le parti in tensione non devono essere raggiungibili (in caso contrario tutti gli operatori dovranno essere PES/PEI). Questa valutazione verrà fatta da un nostro tecnico macchine;
    • la figura di responsabile o addetto alla ricerca e sviluppo / qualità: spesso sono persone molto competenti, che lavorano in modo disinvolto con attrezzature elettriche e di test. Per questi lavoratori è bene prevedere formazione e nomine (minimo PES o PEI).

    Se inoltre siete un’azienda che realizza impianti elettrici o attrezzature di lavoro che richiedono di operare in condizioni di rischio elettrico medio-alto, bisognerà procedere dopo attenta analisi dei singoli operatori alle nomine PES, PAV, PEI.

    Valutate, con il supporto del vostro RSPP, la presenza o meno delle figure sopra elencate e provvedete ad eseguire la formazione secondo la CEI 11-27 e le conseguenti nomine PAV/PES/PEI.

    Contattateci per ricevere maggiori informazioni riguardo la normativa CEI 11-27 sesta edizione. I nostri consulenti sono a tua disposizione per fornirti tutti i dettagli ed aiutarti nell’adempimento delle disposizioni previste.

  • Legge 34/2026: Principali modifiche al Testo Unico sulla salute e sicurezza, D.Lgs. 81/2008

    Legge 34/2026: Principali modifiche al Testo Unico sulla salute e sicurezza, D.Lgs. 81/2008

    Il 23 marzo 2026 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 34/2026 che va ad introdurre ulteriori modifiche al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, D.Lgs. 81/2008.

    In particolare sono stati modificati principalmente 3 aspetti, che riassumiamo di seguito:

    1 – Piattaforme di lavoro mobili elevabili

    Per le piattaforme di lavoro mobili elevabili (le cosiddette PLE) e piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto è stata creata una voce specifica nell’Allegato VII del Testo Unico, definendo che le verifiche periodiche obbligatorie dovranno essere a cadenza triennale.

    2 – Lavoro agile e smart working

    Le aziende che utilizzano modalità di lavoro agile (smart working) dovranno consegnare ai lavoratori che ne usufruiscono e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) una informativa scritta annuale, nella quale sono individuati i rischi generali ed i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Resta inteso che lavoratori in smart working dovranno cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro, per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.

    3 – Formazione durante CIG

    E’ stato modificato l’art. 37 del Testo Unico specificando che la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro può avvenire anche in occasione dei periodi di Cassa Integrazione Guadagni (CIG), sia per sospensione che per riduzione dell’orario di lavoro

    Contattaci se utilizzi la modalità di lavoro agile o smart working nella tua azienda, oppure per ricevere maggiori informazioni riguardo la legge 34/2026. I nostri consulenti sono a tua disposizione per fornirti tutti i dettagli ed aiutarti nell’adempimento delle nuove disposizioni introdotte.

  • Legge 198/2025: Indicazioni per le convenzioni alternanza scuola-lavoro

    Legge 198/2025: Indicazioni per le convenzioni alternanza scuola-lavoro

    La legge 198/2025 (conversione del DL 159/2025) ha confermato che nella gestione dei percorsi di alternanza scuola lavoro (PCTO), che portano in azienda studenti a volte anche minorenni, è obbligatorio che la convenzione stipulata tra istituzione scolastica e azienda ospitante preveda che gli studenti non siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio.

    Per l’individuazione del rischio “elevato” la legge rimanda al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), che quindi deve ricomprendere l’indicazione, mansione per mansione, delle attività a rischio elevato non compatibili con l’alternanza scuola lavoro.

    Restiamo a disposizione, nel caso vi avvaliate di tali convenzioni, per una verifica e aggiornamento del vostro DVR.

    Contattaci per ricevere maggiori informazioni, i nostri consulenti sono a tua disposizione per fornirti tutti i dettagli.

  • Piano Nazionale RADON: Elenchi dei Comuni ad alta priorità e disposizioni normative per i luoghi di lavoro

    Piano Nazionale RADON: Elenchi dei Comuni ad alta priorità e disposizioni normative per i luoghi di lavoro

    Il radon è un gas radioattivo naturale presente nel suolo in concentrazioni molto variabili da zona a zona. E’ classificato dall’OMS nel Gruppo 1 delle sostanze cancerogene, quelle a massima evidenza di cancerogenicità, per cui lavorare o vivere in un edificio con alta presenza di radon comporta un maggior rischio di sviluppare un tumore ai polmoni (è la seconda causa, dopo il fumo, per questa tipologia di tumore).

    Nel 2020 è stato emanato il D.Lgs. 101/20 che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro le radiazioni ionizzanti, tra cui appunto il radon.

    Per prima cosa il decreto ha imposto la stesura del Piano Nazionale Radon, emanato nel 2023, che ha imposto alle Regioni di mappare la radioattività naturale dell’intero territorio italiano. Attualmente il lavoro delle Regioni è terminato e sono stati resi pubblici gli elenchi dei Comuni “ad alta priorità”, ovvero quelli in cui la concentrazione di radon supera i 300 Bq/m3 (Becquerel per metro cubo) in almeno il 15% degli edifici campionati:

    Il D.Lgs. 101 agli articoli 16-18 va a definire le disposizioni per i luoghi di lavoro, in particolare quelli sotterranei, semisotterranei e situati al piano terra, e stabilisce che le aziende aventi sede nei Comuni ad alta priorità debbano effettuare una misurazione del radon entro 24 mesi dalla mappatura effettuata dalla Regione di appartenenza (20 maggio 2027 per Veneto e 21/12/2026 per Friuli Venezia Giulia).

    La mappatura regionale ha definito anche aree di attenzione al rischio radon: vista la distribuzione a macchia di leopardo delle concentrazioni di radon, per escludere problemi legati al radon in azienda è anche possibile considerare di effettuare quantomeno una valutazione semplificata.

    Contatta il tuo referente commerciale per avere maggiori chiarimenti riguardo alla mappatura e valutazione del rischio radon nella tua azienda.

  • Fissaggio in sicurezza del carico nei trasporti

    Fissaggio in sicurezza del carico nei trasporti

    Breve sintesi su normative, ruoli e responsabilità.

    La sicurezza del carico è fondamentale nel trasporto stradale, per prevenire incidenti e danni a persone o cose. Il fissaggio del carico non è solo una questione tecnica, è una responsabilità condivisa tra i vari soggetti coinvolti: Vettore, committente, caricatore, proprietario.

    Leggi e norme applicabili.

    Il quadro normativo di riferimento è ampio ed articolato e comprende leggi italiane, direttive europee e norme tecniche specifiche, tutte in continuo aggiornamento.

    Soggetti coinvolti

    Vettore, committente, caricatore e proprietario sono i quattro soggetti chiamati a rispondere, in caso di incidente, ciascuno per il proprio ruolo e responsabilità.

    Fissaggio del carico

    Il carico deve essere fissato in modo da resistere alle forze di inerzia generate durante la marcia, la frenata e le manovre. È importante utilizzare mezzi di fissaggio adeguati, come cinghie, catene e barre, e assicurarsi che i punti di ancoraggio del veicolo siano robusti e in buone condizioni.

    Secondo il D.Lgs. 286/2005, il caricatore è responsabile per la corretta sistemazione del carico a bordo del veicolo e il rispetto della massa limite, sia complessiva che per asse.

    Il vettore deve a sua volta però verificare che il carico sia stato sistemato correttamente dal caricatore e provvedere al suo fissaggio.

    Una soluzione, nei casi di criticità ed interazione con vari soggetti, consiste nella predisposizione di schede di riferimento per i carichi più comuni. Inoltre è fondamentale la formazione degli addetti al carico.

    Se il trasporto è in conto proprio è ragionevole ritenere che chi effettua il carico nel trasporto in conto proprio debba rispettare le stesse cautele previste per il conto terzi.

    Consigli pratici per un corretto fissaggio del carico:

    • Valutazione del carico
    • Distribuzione e sistemazione stabile del carico
    • Scelta, manutenzione e verifica di dispositivi di fissaggio adeguati
    • Formazione e addestramento degli operatori addetti al carico
    • Procedure operative ben definite, schede di riferimento per i carichi più comuni e una cultura della sicurezza diffusa
    • Comunicazione efficace e scambio di informazioni preventive tra i soggetti coinvolti nel carico e trasporto

    Servizio di Ancora

    Stiamo valutando di organizzare un corso di formazione specifico dedicato a queste tematiche. Vi chiediamo di rispondere alle domande del seguente sondaggio, in modo da recepire il vostro interesse e strutturare il nostro servizio sulla base delle esigenze emerse.

    Inizia il sondaggio

    Contattaci per ricevere maggiori informazioni i nostri consulenti sono a tua disposizione per fornirti tutti i dettagli.

  • Sicurezza ed efficienza nel trasporto merci e rifiuti pericolosi

    Sicurezza ed efficienza nel trasporto merci e rifiuti pericolosi

    Collaborazione con CHEMEX S.r.l.

    In un contesto in cui l’internazionalizzazione delle filiere produttive e la rapidità dei flussi logistici sono elementi chiave, gestire correttamente il trasporto di merci e rifiuti pericolosi è diventata una sfida complessa. La crescente stratificazione delle regolamentazioni europee ed internazionali rende indispensabile affidarsi a professionisti esperti e certificati in tutte le modalità di trasporto: su strada (ADR), ferroviario (RID), via mare (IMDG) e via aerea (IATA).

    Per garantire ai nostri clienti l’eccellenza e la piena conformità in questo settore critico, Ancora srl è lieta di annunciare l’avvio della collaborazione strategica con Chemex srl, specializzata in Consulenza e Formazione sulle merci e rifiuti pericolosi (Dangerous Goods).

    Check-up Normativo e Ottimizzazione dei Processi di Spedizione

    I servizi di consulenza, erogati in partnership con Chemex srl, sono progettati per analizzare e ottimizzare le vostre attuali procedure:

    • Verifica di Assoggettabilità: Esecuzione di un check-up mirato per definire l’obbligo legale alla nomina del Consulente per la Sicurezza dei Trasporti di Merci Pericolose (Consulente ADR) ai sensi del D.Lgs. 35/2010.
    • Formazione e Best Practices: Interventi di formazione e coaching per il personale addetto, volti al miglioramento delle prassi di spedizione. L’obiettivo è minimizzare i rischi di non conformità nella scelta degli imballaggi, nell’etichettatura, e nella corretta compilazione della documentazione di spedizione per tutte le modalità (strada, ferrovia, mare e aereo).

    DGSA: Assunzione del Ruolo di Consulente Qualificato

    Per le aziende con obbligo di nomina, la collaborazione tra Ancora e Chemex srl offre la possibilità di esternalizzare la funzione strategica del Consulente:

    • Ruolo di DGSA Esterno: Assunzione del ruolo di Consulente ADR o Consulente RID, e più in generale di Dangerous Goods Safety Advisor (DGSA) per le spedizioni in modalità aerea e marittima.
    • Sicurezza Legale e Operativa: Il DGSA supporta la corretta preparazione e spedizione delle merci pericolose, vigila sul corretto svolgimento delle operazioni di trasporto, prepara la relazione annuale di attività e interviene per garantire la conformità in caso di incidenti o avarie.

    Per un’analisi approfondita delle vostre esigenze e per scoprire come questa sinergia possa rafforzare la sicurezza e l’efficienza della vostra catena logistica, vi invitiamo a contattare il Vostro referente commerciale Ancora srl.

  • Gas refrigeranti infiammabili: aree a rischio esplosione

    Gas refrigeranti infiammabili: aree a rischio esplosione

    Negli ultimi anni l’industria della refrigerazione, per adeguarsi ai nuovi regolamenti europei, ha introdotto gas refrigeranti più sostenibili, ma maggiormente infiammabili. L’utilizzo di gas leggermente infiammabili (A2L) o altamente infiammabili (A3) può implicare un aumento di rischio di atmosfere esplosive e richiedere quindi un aggiornamento della classificazione delle aree e della valutazione del rischio Atex.

    Si ricorda infatti che ai sensi del D.lgs. 81/08 il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare la classificazione delle zone ATEX generate da tali gas infiammabili e di elaborare un “documento sulla protezione contro il rischio esplosioni”, cioè valutare i rischi associati alle zone classificate.

    L’installatore, da parte sua, è tenuto a rispettare, la norma EN 378-3 “Sistemi di refrigerazione e pompe di calore – Requisiti di sicurezza e ambientali – Parte 3: Sito di installazione e protezione delle persone”

    Infine è fondamentale programmare un’adeguata manutenzione degli impianti, rispettando le indicazioni ed i tempi previsti dal produttore.

    Alla luce di quanto sopra, siamo a consigliarti di verificare con il vostro installatore la presenza di fluidi infiammabili in impianti di climatizzazione recentemente installati e, nel caso, aggiornare la valutazione del rischio Atex.

    Per il futuro, considera sempre che i fluidi infiammabili che passano entro locali di lavoro sono pericolosi e vanno a modificare la valutazione del rischio ed eventuali obblighi nei confronti dei Vigili del Fuoco.

    Contattaci per ricevere maggiori informazioni riguardo i gas refrigeranti infiammabili, i nostri consulenti sono a tua disposizione per fornirti tutti i dettagli.

  • Nuovo Accordo Stato-Regioni: scopri le principali novità sulla formazione

    Nuovo Accordo Stato-Regioni: scopri le principali novità sulla formazione

    Il 17 aprile 2025 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il nuovo Accordo “Unico” per la Formazione in materia di Sicurezza sul Lavoro.

    Il documento riunifica e sostituisce i precedenti accordi finora in vigore ed il testo entrerà in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

    Una volta in vigore, sarà previsto un periodo transitorio di 12 mesi per consentire l’adeguamento ai nuovi obblighi formativi introdotti. In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del nuovo accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto dagli accordi precedenti.

    Quali sono le principali novità?

    Riepiloghiamo di seguito una panoramica delle principali novità introdotte sulla Formazione in materia di Sicurezza sul Lavoro.

    • Preposto: la formazione passerà da 8 a 12 ore mentre l’aggiornamento della formazione passerà da 5 a 2 anni. Sarà possibile seguire corsi in presenza o in videoconferenza sincrona, ma non in modalità e-learning.
    • Datori di Lavoro: formazione obbligatoria con durata minima di 16 ore, aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni. Sarà possibile seguire corsi in presenza, in videoconferenza ed e-learning. Lo svolgimento dovrà essere effettuato entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo. Ci attiveremo per tempo per avvisarti del corso per datori di lavoro, che sarà strutturato in modo da costituire un aiuto pratico alla gestione delle problematiche di sicurezza delle aziende.
    • Formazione attrezzature di lavoro: il nuovo Accordo inserisce la formazione obbligatoria per carroponte:  4 ore di modulo teorico e tecnico più 6 ore di pratica per carroponti con comando pensile o radiocomando.
    • Verifica finale di apprendimento obbligatoria e questionario di gradimento per tutti i corsi di Formazione.

    Contattaci per ricevere maggiori informazioni riguardo il nuovo Accordo Stato-Regioni, i nostri consulenti sono a tua disposizione per fornirti tutti i dettagli.

  • Modifiche del Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs.81/08

    Modifiche del Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs.81/08

    La Legge 215 del 17 dicembre 2021 ha convertito il decreto legge 146/2021 integrandolo con numerose importanti modifiche del Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs.81/08, soprattutto riguardo alla formazione.

    Di seguito un riassunto delle principali modifiche all’art. 37:

    • modifica del comma 2: entro il 30 giugno 2022 la Conferenza Stato-Regioni dovrà definire la durata, i contenuti minimi e le modalità della nuova formazione obbligatoria per i datori di lavoro; inoltre dovrà definire le modalità della verifica finale di apprendimento, resa obbligatoria per tutti i percorsi formativi e di aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché le modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa
    • modifica del comma 5: inserita la definizione di addestramento del lavoratore (“… consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza.”). Chiarito che gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato
    • Aggiunto il comma 7ter: l’aggiornamento periodico dei preposti deve essere svolto in presenza e ripetuto con cadenza almeno biennale 

    Modifiche all’art. 18:

    • aggiunto il comma 1 punto b bis): il datore di lavoro e i dirigenti devono individuare almeno un preposto per l’effettuazione delle attività di vigilanza

    Modifiche all’articolo 19:

    • sostituito il comma 1 lettera a): il preposto ora deve: “sovrintendere e vigilare  sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di  protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”
    • aggiunta la lettera f-bis), che rende ancora più rilevante l’intervento del preposto, ribadendo il suo obbligo, in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, di interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate

    Modifiche all’articolo 26:

    • aggiunto il comma 8 bis: nell’ambito di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto

    In attesa del nuovo Accordo Stato Regioni di giugno, restiamo a disposizione per chiarimenti e per aiutarvi nell’espletamento dei nuovi obblighi aggiunti.