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Categoria: Sicurezza sul lavoro

Sicurezza sul lavoro

  • Uso di scale portatili in azienda

    Uso di scale portatili in azienda

    Nella maggior parte delle aziende il rischio di caduta da scale portatili è trascurato, quasi sempre perché l’uso è spesso sporadico e legato ad attività di saltuaria manutenzione.
    Spesso in fase di redazione del D.V.R. l’uso di scale è escluso o non se ne fa menzione, nonostante esse siano presenti in azienda.

    Proprio per questo vogliamo evidenziare alcune indicazioni di massima sull’uso delle scale:

    • Il rischio di caduta del lavoratore da una quota posta ad altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile rientra nel rischio di caduta dall’alto, per cui bisogna attivarsi con il rispetto degli art. 111 e seguenti del D.Lgs. 81/08;
    • Il datore di lavoro deve assicurarsi che le scale a pioli siano utilizzate, quale posto di lavoro in quota, solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro più sicure non sia giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego;
    • Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o con inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno;
    • E’ opportuno che le scale siano corredate di dichiarazione del costruttore di conformità alla norma UNI EN 131-2, recentemente aggiornata con la nuova versione del 2017, che specifica le caratteristiche generali di progettazione, i requisiti e i metodi di prova per le scale portatili. Diversamente è onere del datore di lavoro verificare che le scale in uso abbiano tutti i requisiti costruttivi previsti dalla legge;
    • E’ importante che il lavoratore riceva formazione sull’uso delle scale, preferibilmente anche mediante la consegna di un’istruzione operativa.

    Per approfondimenti si veda anche la documentazione dell’INAIL sulle scale portatili.

  • Denuncia infortuni

    Denuncia infortuni

    Dal prossimo 12 ottobre 2017 i datori di lavoro avranno l’obbligo di comunicare in via telematica all’INAIL, a solo fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento (finora l’obbligo partiva da un’assenza superiore a tre giorni).

    In attesa di eventuali indicazioni più specifiche da parte dell’INAIL, per adempiere a tale obbligo le aziende dovranno utilizzare la medesima applicazione (“Denuncia/comunicazione di infortunio”) messa a disposizione dall’Istituto sul proprio sito per la denuncia, a fini assicurativi, degli infortuni con assenza dal lavoro superiore a tre giorni. La comunicazione deve essere inviata entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.

    Il D.lgs. 81/08 prevede, in caso di violazione del nuovo obbligo di comunicazione, le seguenti sanzioni:

    • sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a 4.932 euro per gli infortuni superiori a tre giorni;
    • sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972,80 euro per gli infortuni superiori ad un giorno.

  • Defibrillatori obbligatori per le Asd

    Defibrillatori obbligatori per le Asd

    Il 26 giugno 2017 è stato firmato il decreto congiunto tra il ministro della salute Lorenzin e quello dello sport Lotti, che prevede l’obbligo, dal 1 luglio di quest’anno, della presenza di defibrillatori in tutti gli impianti sportivi, anche quelli dilettantistici.

    Con questo decreto entra infatti in vigore il Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013, “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport.

    Il decreto prevede, in particolare, che nelle società sportive dilettantistiche sia presente una persona debitamente formata all’uso del defibrillatore durante le gare e gli allenamenti. Spetta alle stesse associazioni e società accertare la presenza del defibrillatore all’interno dell’impianto sportivo e la sua regolare manutenzione, nonché la presenza della persona debitamente formata.

    Escluse dall’ambito di applicazione del decreto le attività sportive a «ridotto impegno cardiocircolatorio», come tiro, golf o bowling, nonché le attività sportive svolte al di fuori degli impianti sportivi.

  • Regolamento CLP e Valutazione rischio chimico

    Regolamento CLP e Valutazione rischio chimico

    Il regolamento europeo n° 1272/2008 “CLP” (Classification, Labelling and Packaging) è entrato un vigore il 20 gennaio 2009 e prevede l’armonizzazione al sistema mondiale dei criteri di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze chimiche e delle loro miscele.

    E’ un regolamento molto importante per tutte le aziende che impiegano o producono sostanze chimiche e il periodo di transizione per la sua entrata in vigore dura da più di 8 anni.

    Il 1° giugno 2017 scade l’ultima data prevista da questa transizione: dopodiché anche le miscele già classificate, etichettate, imballate e immesse sul mercato in base al precedente regolamento (DPP, in vigore fino al 1° giugno 2015) dovranno essere rietichettate e reimballate. Non sarà pertanto ammessa la presenza di pittogrammi o frasi di rischio relativi al precedente regolamento, quali, ad esempio, quelli qui di seguito esemplificati:

    R 10: Infiammabile

    R 11: Facilmente infiammabile

    R 12: Estremamente infiammabile

    Evidenziamo come il CLP, unito all’altro regolamento complementare n° 1907/2006 “REACH”, abbiano di fatto comportato una vera e propria rivoluzione nella classificazione delle sostanze e delle miscele chimiche, e soprattutto dei criteri di valutazione della loro pericolosità, con la definizione delle “indicazioni di pericolo – H” che hanno sostituito le precedenti “frasi di rischio – R”.

    È pertanto essenziale che ogni azienda verifichi di avere tutte le schede di sicurezza aggiornate, redatte in italiano secondo i criteri dei nuovi Regolamenti citati. Tutte le informazioni ivi contenute devono essere messe a disposizione dei lavoratori che utilizzano o vengono in contatto con esse. Inoltre si rende necessaria una revisione della valutazione del rischio chimico quantomeno alla luce delle nuove informazioni contenute nelle schede di sicurezza aggiornate.

    Per approfondimenti:

    Guida dell’ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche)

    Sito dell’EU-OSHA (Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro)

  • Piano di Prevenzione Spisal e nuovo Codice Appalti

    Piano di Prevenzione Spisal e nuovo Codice Appalti

    Piano di prevenzione Spisal

    Al fine di ridurre gli infortuni invalidanti dell’arto superiore causati da macchine e attrezzature lo SPISAL di Treviso ha aumentato i controlli a campione nelle aziende.

    La selezione dei cantieri per i controlli avviene:

    • sulla base di indicatori di possibile rischio;
    • a vista, in quanto già dall’esterno sono visibili palesi violazioni alla normativa sulla sicurezza;
    • per la particolare incidenza di infortuni, anche se non gravi;
    • per la presenza di infortuni con modalità particolarmente pericolose (eventi sentinella);
    • per infortuni ripetitivi con le stesse modalità;
    • per comparto produttivo;
    • a campione, anche su attività non particolarmente rischiose, in funzione della distribuzione nel territorio e del numero di addetti;
    • per esposto o denuncia da parte di cittadini, lavoratori, Autorità Giudiziaria, altri Enti con funzioni di vigilanza.

    L’ispezione prevede l’accesso negli impianti e nei locali di lavoro, di norma seguendo le fasi del ciclo produttivo dall’inizio alla fine del processo; vengono effettuati controlli a vista su macchine e attrezzature, test sul funzionamento dei dispositivi di interblocco delle protezioni, rilievi fotografici, eventuali misure ambientali (rumore), controlli sui dispositivi di protezione individuali (DPI) e sul loro uso da parte dei lavoratori, verifiche sulla segnaletica di sicurezza, sulla igienicità e salubrità dei luoghi di lavoro e in genere su quanto previsto dalla normativa (principalmente dal D.Lgs. 81/08).

    Possono essere sentiti i lavoratori in relazione a infortuni, malattie professionali o ipotesi di violazione alla normativa di sicurezza.

    Per non farvi trovare impreparati, Ancora Srl offre i seguenti servizi a vostro supporto:

    • sopralluogo in azienda rivolto alla definizione delle palesi non conformità rilevabili sulle attrezzature;
    • definizione del piano di intervento sulle attrezzature;
    • predisposizione delle istruzioni operative di sicurezza da consegnare ai lavoratore ed esporre nei luoghi di lavoro a bordo macchina;
    • su specifiche problematiche, esecuzione della valutazione dei rischi delle attrezzature di lavoro e predisposizione della eventuale documentazione di sicurezza mancante.

    Nuovo Codice Appalti

    E’ entrato in vigore il 20 aprile 2016 il nuovo Codice Appalti che regolarizza i lavori, i servizi e le forniture pubblici.
    L’articolo 93 del nuovo Codice regola la questione delle garanzie per la partecipazione alla procedura:

    • L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
    • Lo sconto sulla cauzione sarà pari al 30% (cumulabile con gli altri sconti) per gli operatori economici in possesso della registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit dell’organizzazione aziendale (Emas) e del 20% per le imprese dotate di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
    • In tutti gli appalti le imprese in possesso di una certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori o di una certificazione OHSAS 18001 avranno diritto ad uno sconto del 30% sulla cauzione (cumulabile con gli altri sconti).
    • Per i soli servizi e forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20% (sempre cumulabile) per chi è in possesso, in relazione a beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE).
    • Un ulteriore sconto sulla cauzione del 15% potrà esserci se l’impresa sviluppa un inventario dei gas a effetto serra prodotti durante la sua attività.

    Ancora Srl si propone per un sopralluogo e preventivo gratuiti sulla implementazione di Sistemi di Gestione nella vostra azienda.

  • Bando ISI INAIL 2015

    Bando ISI INAIL 2015

    Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

    Con il Bando Isi 2015 l’INAIL mette a disposizione delle imprese 276.269.986 euro di contributi a fondo perduto per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La principale novità del nuovo bando è l’introduzione di uno specifico asse di finanziamenti dedicati ai progetti per la bonifica da materiali contenenti amianto. Le aziende interessate potranno inserire le proprie domande dal 1° marzo al 5 maggio 2016 sul portale dell’Inail. Gli incentivi, ripartiti su singoli avvisi regionali, vengono assegnati fino a esaurimento delle risorse in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande.

    Risorse finanziarie

    Lo stanziamento per la Regione Veneto è pari a complessivi Euro 21.720.830 di cui:

    Euro 15.204.581 per i progetti di investimento ed i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;

    Euro 6.516.249 per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.

    Lo stanziamento per la Regione Friuli Venezia Giulia è pari a complessivi Euro 5.071.476 di cui:

    Euro 3.550.033 per i progetti di investimento ed i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;

    Euro 1.521.443 per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto

    Soggetti beneficiari

    Imprese, anche individuali, iscritte alla CCIAA in possesso, al momento di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

    avere attiva nel territorio regionale l’unità produttiva per la quale intende realizzare il progetto (nel caso di aziende con più unità produttive gestite in forma accentrata la domanda deve essere presentata presso la sede INAIL dove è attiva la PAT accentrante a prescindere quindi da dove ha sede l’unità produttiva per la quale si richiede il contributo) ;

    essere iscritta nel Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane;

    essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di liquidazione volontaria, né sottoposta ad alcuna procedura concorsuale;

    essere assoggettata ed in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva disciplinato dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015 (G.U. n. 125 del 1.6.2015) e dall’articolo 31, commi 3 e 8‐bis del D.L. n. 69/2013 conv. da L. n.98/2013 (pagamento diretto agli Enti previdenziali e assicurativi e alla Cassa edile di quanto dovuto per le inadempienze contributive accertate);

    non aver chiesto, né aver ricevuto, altri contributi pubblici sul progetto oggetto della domanda;

    non aver ottenuto, a seguito della verifica amministrativa e tecnica della documentazione a conferma della domanda on‐line, il provvedimento di ammissione al contributo per uno degli Avvisi pubblici INAIL 2012, 2013 o 2014:

    non aver ottenuto il provvedimento di ammissione al finanziamento per il Bando FIPIT 2014; le imprese che abbiano ottenuto il predetto provvedimento di ammissione potranno essere ammesse alle agevolazione sul Bando ISI 2015 solo previa formale rinuncia ai benefici concessi con il provvedimento di cui al Bando FIPIT 2014; le imprese che hanno già ottenuto l’erogazione o l’anticipazione del contributo sul Bando FIPIT 2014 non saranno, in ogni caso, ammesse a partecipare al Bando ISI 2015.

    I suddetti requisiti e condizioni di ammissibilità devono essere mantenuti anche successivamente alla presentazione della domanda, fino alla realizzazione del progetto ed alla sua rendicontazione.

    Progetti finanziabili

    Sono ammessi a contributo progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie:

    Progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

    Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;

    Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.

    Le imprese possono presentare un solo progetto per una sola unità produttiva, riguardante una sola tipologia tra quelle sopra indicate.

    Spese ammesse

    Sono ammesse a contributo:

    a) tutte le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto;

    b) le spese tecniche (nel limite del 10%) fino ad un max di euro 10.000;

    c) le eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione del progetto e indispensabili per la sua completezza;

    Le spese ammesse a contributo devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data del 05 maggio 2016 (per “progetto in corso di realizzazione” si intende un progetto per la realizzazione del quale siano stati assunti da parte dell’impresa richiedente, in data anteriore al 6 maggio 2016, obbligazioni contrattuali con il soggetto terzo che dovrà operare per realizzarlo. Si precisa che la firma del preventivo per accettazione non costituisce obbligo contrattuale).

    Agevolazioni

    Il contributo in conto capitale è pari al 65% delle spese ammissibili fino ad un importo max di euro 130.000 e minimo di euro 5.000.

    Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di spesa.

    Per contributi superiori ad euro 30.000 è prevista un’anticipazione del 50% dietro presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa.

    Modalità e termini di presentazione delle domande

    Le domande dovranno essere presentate in modalità telematica secondo le seguenti fasi:

    1. dal 01/03/2016 e fino alle ore 18.00 del 05/05/2016 effettuazione delle simulazioni per la verifica del raggiungimento della soglia minima di ammissibilità e salvataggio della domanda;
    2. dal 12/05/2016 download del codice identificativo per le imprese che hanno raggiunto il punteggio minimo di 120 punti;
    3. invio delle domande (le date e gli orari di invio saranno resi pubblici dopo il 19/05/2016);
    4. entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie le imprese ammesse dovranno inviare copia della domanda telematica con i relativi allegati.

    Termini di realizzazione dei progetti ed erogazione delle agevolazioni

    Il progetto deve essere realizzato entro 12 mesi (prorogabile di ulteriori 6 mesi) decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di ammissibilità al contributo da parte dell’INAIL. Entro lo stesso termine deve essere presentata anche al rendicontazione di spesa relativa all’iniziativa.

    I contributi saranno erogati successivamente la verifica della documentazione attestante la realizzazione del progetto che sarà completata, da parte dell’Inail entro 90 giorni dal ricevimento della stessa.

    Alleghiamo bando completo delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia

    Ancora srl offre la sua consulenza per la progettazione e gestione del finanziamento

  • Modifiche e integrazioni al D.Lgs. 81/08 introdotte dal Jobs Act (D. Lgs. 151/2015)

    Modifiche e integrazioni al D.Lgs. 81/08 introdotte dal Jobs Act (D. Lgs. 151/2015)

    Con il decreto legislativo 151/15 il legislatore ha modificato ed integrato alcuni articoli del Testo Unico per la sicurezza e salute sul lavoro, D.Lgs. 81/08. Ecco le più rilevanti modifiche:

    • Articolo 34 (Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi): viene abrogato l’art. 1bis per cui il datore di lavoro, nei casi in cui può svolgere i compiti di RSPP ai sensi dell’allegato II del D.Lgs. 81/08, può svolgere i compiti di addetto all’antincendio e primo soccorso. Precedentemente detti compiti potevano essere svolti solo nelle ditte fino a 5 dipendenti.
    • Articolo 53, comma 6 (Registro infortuni): a decorrere dal 24/12/2015, novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 151/15, è abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni. La trasmissione della denuncia di infortunio o di malattia professionale sarà effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’INAIL secondo procedure che saranno emanate dall’Istituto assicuratore. Consigliamo comunque, in questo periodo di transizione, di continuare a tenere aggiornato il Registro infortuni.
    • Formazione dei datori di lavoro che utilizzano attrezzature di lavoro: Con le modifiche del D.Lgs. 151/2015 la parola “operatore” comprende espressamente anche il datore di lavoro che utilizza un’attrezzatura, con l’estensione degli obblighi conseguenti. Ad esempio, per l’uso di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012, come i carrelli elevatori o le piattaforme di lavoro mobili elevabili, servirà l’abilitazione anche per il datore di lavoro.

    Per necessità o chiarimenti restiamo a disposizione.