Vai al contenuto principale

Categoria: Sicurezza sul lavoro

Sicurezza sul lavoro

  • Servizio di analisi termografica dei quadri elettrici in azienda

    Servizio di analisi termografica dei quadri elettrici in azienda

    Una buona parte degli incendi nei luoghi di lavoro sono causati dall’impianto elettrico, e sono dovuti a sovraccarichi, cortocircuiti, mancate manutenzioni e pulizie. Un incendio in azienda può avere gravissime conseguenze anche per la continuità aziendale, e ad esso spesso seguono contenziosi con i VV.F. e le assicurazioni.

    Bastano a volte piccoli accorgimenti per ridurre drasticamente il rischio legato ad inneschi da impianto elettrico: oltre all’attività di controllo periodico di interruttori differenziali e magnetotermici e alla verifica dei carichi (soprattutto delle prese elettriche, che sono spesso sovraccaricate), da oggi Ancora Srl propone il servizio “Analisi Termografica quadri elettrici”. Un nostro tecnico specializzato, munito di termocamera, andrà a verificare le temperature di esercizio dei componenti dei quadri elettrici, redigendo un report dove saranno evidenziate eventuali situazioni critiche.

    Anomali livelli di sovra-temperatura si possono infatti associare a:

    • fenomeni di sovraccarico
    • guasti di isolamento (difetti o deterioramento)
    • collegamenti inadeguati o allentati, deterioramento della pressione di contatto
    • guasti ai conduttori (rotti, danneggiati o di sezione ridotta)

    L’azienda non ha quasi mai la percezione del rischio che sta correndo, in quanto le situazioni di bassa o media gravità sono rilevabili molto di rado, e solo da personale esperto.

    Ancora Srl offre il seguente servizio:

    • Sopralluogo finalizzato all’acquisizione delle immagini termografiche delle apparecchiature elettriche (può essere eseguito senza fermare la produzione, fatta eccezione al più per la verifica del trasformatore in cabine di media tensione)
    • Elaborazione e consegna del Report di Analisi Termografica

    Contattateci per ricevere la nostra migliore offerta.

  • Come lavorare in sicurezza, convivendo con il Coronavirus

    Come lavorare in sicurezza, convivendo con il Coronavirus

    Attualmente siamo in una fase in cui la crisi sanitaria legata al Coronavirus mostra i primi segnali di miglioramento. È quindi doveroso rivolgere lo sguardo alla prossima fase, così detta “fase 2”, cioè di riapertura e convivenza con il virus, che con ogni probabilità durerà fino all’arrivo del vaccino.

    In ogni caso, diverse aziende sono già aperte, o perché rientrano in quelle autorizzate dal DPCM 10 aprile 2020 o perché hanno riaperto in deroga, ed è per queste ancor più doveroso assicurarsi che il rischio in azienda sia gestito nel miglior modo possibile e conformemente alle indicazioni di legge.

    Quindi, pur consapevoli che il rischio zero non potrà mai essere raggiunto né nei luoghi di lavoro né al di fuori di questi, è fondamentale, per tutte le aziende già aperte o che apriranno in seguito, che vengano quantomeno rispettate le misure di prevenzione e protezione definite nei decreti e nelle linee guida regionali o nazionali.

    A tutela dei datori di lavoro è anche importante che l’azienda definisca in modo chiaro, per iscritto, quanto ha fatto e quanto deve ancora fare, comprese le modalità di sorveglianza e controllo nel tempo. Nonostante nei vari decreti e chiarimenti al momento non sia stata richiesta al datore di lavoro l’esecuzione di una valutazione specifica del rischio da COVID19, è però importante la redazione di un documento condiviso con le parti aziendali (RLS, RSU, MC, RSPP) in cui vengano valutate le situazioni di rischio e vengano chiaramente definite le misure di prevenzione e protezione adottate.

    Questo comporta certamente i seguenti aspetti positivi:

    • con un approccio analitico si ottiene una migliore individuazione delle criticità e quindi delle relative misure di prevenzione e protezione, con un conseguente miglioramento dei livelli di sicurezza
    • il documento, per sua natura, attiva un importante livello di condivisione aziendale con i lavoratori, coinvolgendo RSL e preposti
    • definisce un piano di miglioramento e di vigilanza dei comportamenti individuali, indispensabile per non abbassare nel tempo il livello di guardia
    • è un importante strumento in caso di controllo da parte degli SPISAL o altri organi di vigilanza, che in questo periodo hanno necessariamente intensificato le ispezioni (vari nostri clienti, anche piccoli, sono già stati controllati nelle ultime settimane)
    • garantisce al datore di lavoro di aver attivato idonee misure di prevenzione e protezione e che l’azienda sia adeguata agli obblighi attualmente vigenti

    Il servizio che Ancora Srl propone si articola quindi in:

    1. Predisposizione del documento e del piano degli interventi: verrà svolto un sopralluogo in azienda mirato ad indentificare le misure già intraprese e a definire quelle che andranno implementate nella vostra specifica realtà
    2. Dopo la redazione del documento, proponiamo un sopralluogo di verifica dell’applicazione delle misure individuate

    Per dettagli contattate il vostro referente commerciale:

    • Corocher Alberto
    • Marchesin Giorgio

  • Modifiche al D.P.R. 462/01: una panoramica delle novità

    Modifiche al D.P.R. 462/01: una panoramica delle novità

    Vi segnaliamo che il 26 febbraio 2020 è stato convertito in legge il decreto 30 dicembre 2019 n. 162 (milleproroghe) che introduce importanti modifiche al D.P.R. 462/01, riguardante gli obblighi di verifica degli impianti elettrici di messa a terra e in zone con pericolo di esplosione e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.

    Per prima cosa gli Organismi Notificati devono ora applicare il tariffario nazionale per le verifiche degli impianti elettrici, utilizzando le tariffe individuate dal D.M. 7 luglio 2005.

    L’art. 36 del decreto 162/2019 stabilisce inoltre che il datore di lavoro comunichi tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’Organismo Notificato che ha incaricato per effettuare le verifiche. Per adempiere a questa comunicazione, in attesa che venga implementato il servizio telematico CIVA, l’INAIL ha predisposto un modello da compilare e inviare via PEC all’unità operativa territoriale competente (UOT).

    Potete scaricare il modello a questo LINK e trovare l’unità operativa territoriale competente a questo LINK.

  • Nuova regola di prevenzione incendi in impianti di produzione calore a gas

    Nuova regola di prevenzione incendi in impianti di produzione calore a gas

    Il 21 dicembre 2019 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale 8/11/2019, ovvero la nuova regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di produzione di calore alimentati a gas.

    Le centrali termiche per la climatizzazione di edifici, per la produzione di acqua calda o vapore, le cucine industriali, gli impianti di cottura del pane, di lavaggio biancheria o stoviglie aventi potenza termica superiore a 116 kW dovranno adeguarsi al decreto qualora non siano già stati autorizzati dai Vigili del Fuoco tramite rilascio di Certificato di Prevenzione Incendi o S.C.I.A.

    Parimenti, le centrali termiche e gli impianti di potenza termica compresa tra 35 e 116 kW dovranno adeguarsi al nuovo decreto se non sono state realizzate in conformità al previgente D.M. 12/04/1996 e s.m.i..

    Inoltre, è stato chiarito ufficialmente (fatte salve le unità immobiliari ad uso abitativo) che più apparecchi a gas installati nello stesso locale o in locali comunicanti sono da considerarsi come parte di un unico impianto di portata termica pari alla somma delle singole portate termiche. Ad esempio, avere nello stesso locale due caldaie da 34 kW non esime quindi l’utilizzatore dal dover rispettare gli obblighi del nuovo decreto.

    Nel caso abbiate dei dubbi sulla conformità dei vostri impianti a gas o dei luoghi dove sono installati, siamo a disposizione per effettuare un sopralluogo di verifica.

  • OT23 per il 2020 per l’ottenimento della riduzione del tasso Inail

    OT23 per il 2020 per l’ottenimento della riduzione del tasso Inail

    E’ stato già pubblicato dall’Inail il nuovo modello OT23 (ex OT24) per l’ottenimento della riduzione del tasso Inail che ha come presupposto la realizzazione, da parte delle aziende che ne vogliono usufruire, di interventi migliorativi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
    La strada maestra per l’ottenimento della riduzione rimane l’implementazione di un SGSL (sistema di gestione della sicurezza).
    Per i dettagli vi rimandiamo alla notizia https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-ot23-nuovo-modulo.html
    Modulo di domanda anno 2020
    Guida alla compilazione – anno 2020

  • Il nuovo servizio telematico INAIL Civa è disponibile

    Il nuovo servizio telematico INAIL Civa è disponibile

    Finalmente ci sono le condizioni per poter regolarizzare tutti gli adempimenti relativi alla denuncia di impianti, verifiche periodiche.

    L’ INAIL, dallo scorso 27 maggio, ha infatti reso operativo il portale CIVA che è diventato l’unico canale attraverso il quale potranno essere gestite le seguenti attività:

    • Denuncia di impianti di messa a terra;
    • Denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche;
    • Messa in servizio e immatricolazione delle attrezzature di sollevamento;
    • Riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli;
    • Prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE;
    • Messa in servizio e immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere;
    • Messa in servizio e immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi;
    • Approvazione del progetto e verifica impianti di riscaldamento.

    Apparentemente è un nuovo appesantimento delle procedure, in realtà lo strumento si rivela molto efficace, eliminando tutte le inefficienze dell’INAIL nel dar seguito alle comunicazioni ricevute. L’attività dell’INAIL è coperta interamente dal portale, mentre rimangono a carico del datore di lavoro:

    1. l’utilizzo corretto del portale;
    2. il reperimento della documentazione tecnica delle attrezzature.

    Ancora Srl può offrirvi un utile supporto per tutte le attività di censimento delle attrezzature, analisi della documentazione presente e utilizzo del portale CIVA.

    Se con l’occasione ritenete di fare definitivamente chiarezza su tutte le scadenze amministrative in materia di sicurezza e ambiente, Ancora Srl vi può assistere sia nel censimento e nella verifica iniziale sia sulla gestione delle scadenze con il software Ancora Reminder, studiato appositamente per questo scopo.

  • Riduzione del tasso INAIL: come migliorare a costo zero.

    Riduzione del tasso INAIL: come migliorare a costo zero.

    Ogni anno l’INAIL, attraverso la presentazione del modello OT24, dà la possibilità alle aziende di chiedere la riduzione del tasso medio di tariffa se sono stati svolti, nell’anno precedente alla presentazione della richiesta, degli interventi migliorativi della condizione di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

    Questi interventi devono essere sempre migliorativi rispetto all’anno prima, e quindi non è possibile riproporli semplicemente di anno in anno. L’unica possibilità per l’ottenimento continuativo della riduzione del tasso è quella di adottare e mantenere un sistema di gestione della sicurezza, implementando una delle modalità riportate nel modello OT24.

    L’indirizzo generale è quindi quello di favorire l’adozione di sistemi di gestione nel convincimento che siano un moderno strumento per il miglioramento effettivo dell’organizzazione della sicurezza nei luoghi di lavoro, assicurando all’azienda un benefit economico che le permetta di ammortizzare la spesa in pochi anni.

    In particolare, la riduzione del tasso varia dal 5% per aziende con più di 200 lavoratori fino al 28% per aziende fino a 10 lavoratori. Per aziende tra gli 11 e i 50 lavoratori la riduzione è del 18%.

    L’implementazione di un sistema di gestione della sicurezza richiede ovviamente del tempo, e quindi consigliamo alle aziende di attivarsi al più presto in modo da arrivare pronti per la presentazione della domanda del 2020.

    A QUESTO LINK è possibile accedere alla sezione del sito INAIL dedicata alla presentazione della domanda.

    Ancora Srl è disponibile a darvi tutta l’assistenza necessaria sia per l’implementazione e mantenimento del sistema di gestione che per la richiesta di riduzione tramite presentazione del modello OT24.

    Contatta il tuo referente Ancora Srl per avere più precise indicazioni sul caso.

  • Vengono mai eseguite operazioni su parti elettriche (anche molto brevi) dal vostro personale interno?

    Vengono mai eseguite operazioni su parti elettriche (anche molto brevi) dal vostro personale interno?

    Gli art. 83 e 84 del D.Lgs. 81/08 definiscono gli obblighi del datore di lavoro e le misure di prevenzione e protezione che questi deve adottare in caso di lavori in prossimità di parti attive, o in generale quando è presente un rischio elettrico residuo.

    Il decreto rimanda direttamente alla normativa tecnica pertinente e quindi in particolare alla norma CEI 11-27, che definisce con precisione le misure di prevenzione e protezione da adottare e soprattutto capacità e formazione minima che i lavoratori interessati devono avere.

    Il tema del rischio elettrico è molto delicato: molto spesso il datore di lavoro affida a ditte esterne specializzate tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria pensando che il problema sia così risolto. In realtà vengono comunque eseguite dal personale interno moltissime variegate piccole attività per garantire la normale produzione, soprattutto in occasione di piccoli fermi macchina. Queste piccole attività comportano sempre un’esposizione del personale al rischio elettrico, che per sua natura è grave.

    Il fatto di non prevedere adeguate procedure di lavoro e soprattutto di non assicurare un’adeguata formazione del personale preposto ai lavori mette il datore di lavoro, in caso di infortunio, in una posizione difficilmente difendibile.

    Alla luce di ciò consigliamo quantomeno di eseguire, sul ristretto gruppo di persone che eseguono attività su parti elettriche, il corso previsto dalla CEI 11-27 (cosiddetto corso “PES/PAV”, di 16 ore) e di procedere poi all’identificazione dei ruoli e alla formalizzazione delle procedure di lavoro.

    Potete segnalarci eventuali vostre necessità o chiederci chiarimenti in proposito contattando il vostro referente di Ancora Srl o scrivendoci alla mail: info@ancorasrl.com.

  • Invito ad incontro con avvocato penalista

    Invito ad incontro con avvocato penalista

    Ancora Srl è lieta di avvisarvi che abbiamo organizzato un incontro, pensato per datori di lavoro e loro soci o collaboratori, riguardante due temi piuttosto delicati in materia di infortuni sul lavoro:

    1. Definizione di Datore di Lavoro; scelta del DL (unico, più persone, intero consiglio di amministrazione); criteri per una identificazione univoca e corretta del DL;
    2. Iter in caso di infortunio con lesioni gravi o gravissime e possibili conseguenze giuridiche (penali, civili, amministrative); dettaglio su conseguenze penali e possibili scenari.

    Il relatore sarà l’Avv. Domenico Riposati dello Studio Legale Associato Avv. Riposati & Stevanin, che porterà esperienze dirette di procedimenti penali da lui seguiti, riguardanti casi di infortuni sul lavoro.

    L’incontro è gratuito, e si terrà il giorno 11 ottobre 2018 alle ore 16.30 presso e in collaborazione con ONPPI S.n.c. in vicolo Cadore 29, 31020 a San Vendemiano (TV).
    Essendo il numero di posti disponibili limitato, se siete interessati vi chiediamo di confermare la vostra presenza compilando il seguente modulo:

    MODULO DI ISCRIZIONE ALL’INCONTRO

  • Scaffalature: obblighi e diritti

    Scaffalature: obblighi e diritti

    Nell’obbligo di valutazione di tutti i rischi da parte del datore di lavoro, compresi la scelta delle attrezzature di lavoro e la sistemazione dei luoghi di lavoro, ormai rientra anche la valutazione delle scaffalature di magazzino (portapallett, drive-in, ecc…) da un punto di vista non solo statico ma anche sismico.

    Soprattutto dopo il sisma del 2012 in Emilia Romagna risulta importante per un datore di lavoro previdente verificare l’adeguatezza delle scaffalature messe a disposizione dei lavoratori, ciò in coerenza con l’obbligo di conseguire progressivamente il massimo livello di sicurezza possibile rispetto alle conoscenze attuali e alle norme esistenti.

    A differenza dei soppalchi, per i quali sono necessari anche il collaudo e la denuncia al Genio Civile, le scaffalature (non autoportanti) non sono equiparate a veri e propri edifici; pur tuttavia sono numerosi gli obblighi spettanti al fornitore, che spesso non ottempera:

    • consegnare la relazione di calcolo statica e sismica, timbrata e firmata da un tecnico abilitato, e targhe di portata;
    • garantire personale formato per l’installazione della scaffalatura, oppure fornire istruzioni di assemblaggio e montaggio;
    • fornire istruzioni per la modifica della configurazione;
    • effettuare l’installazione a regola d’arte e rilasciare il Certificato di regolare esecuzione.

    Nei casi in cui non sia disponibile in azienda la presente documentazione, la responsabilità di eventuali mancanze ricade sul datore di lavoro che ha omesso di fornire al lavoratore attrezzature adeguate alle norme vigenti.

    Inoltre, la UNI EN 15635:2009 (Sistemi di stoccaggio statici di acciaio – Utilizzo e manutenzione dell’attrezzatura di immagazzinaggio) dà al datore di lavoro la possibilità di identificare un Responsabile delle attrezzature di magazzino (PRSES – Person Responsible for Storage Equipment Safety) che va formato e avrà come compiti:

    • identificare, contattare e dialogare con il fornitore;
    • praticare l’addestramento per il mantenimento della scaffalatura in sicurezza;
    • conoscere i pericoli sulla base di una valutazione dei rischi;
    • adottare le precauzioni necessarie per ridurre o eliminare i rischi.

    Nella pratica sarà colui che garantisce l’effettuazione delle ispezioni settimanali delle scaffalature (obbligo ai sensi del punto 9.4.2.2. della UNI 15635) con tenuta di documentazione scritta, verificando danni da urto, non verticalità dei montanti, condizioni del pavimento, posizioni dei carichi e degli accessori…

    Una persona tecnicamente competente dovrà inoltre eseguire ispezioni ad intervalli non maggiori di 12 mesi, con resoconto scritto consegnato al PRSES con le osservazioni e le proposte degli interventi ritenuti necessari.

    Vi raccomandiamo quindi di:

    • richiedere al fornitore, quantomeno per le nuove scaffalature, i documenti sopra indicati, che sarebbe comunque obbligato a redigere e consegnarvi;
    • avere solo personale specificamente formato che opera con le scaffalature (sull’uso delle attrezzature, sul corretto posizionamento della merce, sul riconoscere eventuali danni o problemi alle scaffalature…) e tenere un registro dei danni alle stesse, effettuando i relativi declassamenti, se necessari.